Breve commento Con disposizione di mero coordinamento normativo, viene espunto dall’articolo 50-bis, che individua le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il riferimento ai procedimenti di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legi- slativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azioni di classe. Tale norma è stata infatti abrogata dall’art. 5, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, a decorrere dal 19 maggio 2021, e le azioni di classe – la cui disciplina, con la legge n. 31 del 2019, è stata trasferita all’interno del codice di procedura civile – sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, che giudicano in composizione collegiale in virtù di quanto previsto dal n. 3 dello stesso art. 50-bis.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 52 (Ricusazione del giudice) Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in can- celleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la cau- sa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
Art. 52 (Ricusazione del giudice) Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in can- celleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la cau- sa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
Breve commento All’articolo 52, relativo alla ricusazione del giudice, viene espunto il riferimento al «deposito in cancelleria» del ricorso, in linea, come si accennava in premessa, con l’ormai completa digitalizzazione del processo civile che prevede l’obbligo di deposito telematico per tutti i tipi di atti e provvedimenti.
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