CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 70 (Intervento in causa del pubblico ministero) Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la ca- pacità delle persone; 5) negli altri casi previsti dalla legge. Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
Art. 70 (Intervento in causa del pubblico ministero) Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la ca- pacità delle persone; 3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori; 5) negli altri casi previsti dalla legge. Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
Breve commento All’elenco previsto dall’articolo 70 che individua i casi in cui il pubblico ministero deve intervenire nel processo a pena di nullità rilevabile d’ufficio è aggiunto il numero 3-bis) relativo alle «cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori», in ossequio ai principii di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 1996, secondo cui il pubblico ministero è parte necessaria, oltre che nei procedimenti di se- parazione e divorzio, anche nei «giudizi tra genitori naturali che comportino “provve- dimenti relativi ai figli”».
28
Made with FlippingBook Online newsletter maker