Dossier Riforma giustizia civile

3.1.2. TITOLO IV - DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 101 (Principio del contraddittorio) Il giudice assicura il rispetto del con- traddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fonda- mento della decisione una questione ri- levata d’ufficio, il giudice riserva la de- cisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti os- servazioni sulla medesima questione.

Art. 101 (Principio del contraddittorio) Il giudice assicura il rispetto del con- traddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fonda- mento della decisione una questione ri- levata d’ufficio, il giudice riserva la de- cisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti os- servazioni sulla medesima questione.

Breve commento Viene espunto dall’articolo 101, secondo comma, il riferimento al deposito delle me- morie «in cancelleria», in coerenza con la digitalizzazione del processo civile.

3.1.3. TITOLO VI - DEGLI ATTI PROCESSUALI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 123 (Nomina del traduttore) Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lin- gua italiana, il giudice può nominare un

Art. 123 (Nomina del traduttore) Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lin- gua italiana, il giudice può nominare un

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