traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente.
traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 193.
Breve commento In parziale accoglimento delle osservazioni della Commissione Giustizia del Senato e della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (n. 4) si è adeguata la previsio- ne relativa al giuramento del traduttore di cui all’articolo 123 alla facoltà, prevista per il consulente tecnico di ufficio dall’articolo 193, di depositare una dichiarazione sotto- scritta con firma digitale contenente il giuramento. Non si è ritenuto di incidere sulla disposizione dell’articolo 122 (relativa all’interprete) trattandosi di attività da prestare necessariamente in udienza, preceduta dal giuramento.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il con- troricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giu- dizio personalmente, oppure dal difen- sore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax. La procura al difensore dell’attore può es- sere rilasciata in data posteriore alla noti- ficazione dell’atto, purché anteriormente
Art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il con- troricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giu- dizio personalmente, oppure dal difen- sore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax. La procura al difensore dell’attore può es- sere rilasciata in data posteriore alla noti- ficazione dell’atto, purché anteriormente
30
Made with FlippingBook Online newsletter maker