Dossier Riforma giustizia civile

alla costituzione della parte rappresen- tata. La disposizione del comma prece- dente non si applica quando la legge ri- chiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.

alla costituzione della parte rappresen- tata. La disposizione del comma prece- dente non si applica quando la legge ri- chiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.

Breve commento All’articolo 125 viene meno il riferimento alla necessità per il difensore di indicare il proprio numero di fax negli atti di parte, trattandosi di tecnologia ormai obsoleta.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza) L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presen- za di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli au- siliari del giudice. Negli stessi casi, l’u- dienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna par- te costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi

Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza) L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presen- za di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli au- siliari del giudice. Negli stessi casi, l’u- dienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L’udienza non può essere so- stituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o di- sposta dal giudice. Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note.

31

Made with FlippingBook Online newsletter maker