Breve commento Il Legislatore interviene sulla disciplina della trattazione scritta in sostituzione dell’u- dienza. In particolare, la portata applicativa dell’articolo 127-ter è chiarita dall’inse- rimento di tre previsioni aggiuntive nel primo, nel secondo e nel quinto comma della disposizione citata, nonché di un secondo periodo nel primo comma dell’articolo 128. L’intervento correttivo si propone di risolvere le questioni sorte in ordine alla possi- bilità di sostituire l’udienza di discussione della causa con il deposito di note scritte e, più in generale, alla sua compatibilità con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, richiedono la comparizione personale delle parti ai fini di un’inter- locuzione col giudice. La scelta è caduta su una soluzione mediana che, per un verso, valorizza l’impiego virtuoso della disposizione di cui all’art. 127-ter c.p.c. tutte le volte in cui la trattazione della causa in udienza appesantisce senza una concreta utilità la singola vicenda processuale e, più in generale, la gestione delle udienze e del ruolo del giudice; per altro verso, è chiarito che la trattazione in udienza è obbligatoria e, dunque, insostituibile, nei casi in cui l’effettiva interlocuzione tra le parti e delle parti col giudice risulta necessaria – specialmente in presenza di un’espressa previsione di legge (artt. 117, 185 e 185-bis) – alla formazione del libero convincimento dell’organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure alla definizione per via con- ciliativa della lite. Infine, si è risolta l’inconciliabilità pratica della sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell’udienza di discussione, nei casi in cui questa richiede la lettura del dispositivo in udienza, con la possibilità delle parti di depositare note scritte fino al termine di quello stesso giorno: è stato perciò aggiunto un periodo all’ultimo comma dell’art. 127-ter c.p.c., in virtù del quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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Art. 128 (Udienza pubblica) L’udienza in cui si discute la causa è pub- blica a pena di nullità, ma il giudice che la
Art. 128 (Udienza pubblica) L’udienza in cui si discute la causa è pub- blica a pena di nullità, ma il giudice che la
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