dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice può altresì disporre la sostitu- zione dell’udienza ai sensi dell’articolo 127-ter, salvo che una delle parti si op- ponga. Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
Breve commento La modifica dell’articolo 128, infine, si rende necessaria per assicurare la coerenza e sistematicità dell’intervento correttivo appena esposto, prevedendo che il giudice può disporre la sostituzione dell’udienza pubblica, salvo che una delle parti si opponga. Tale intervento è del resto rispettoso della delega conferita dall’articolo 1, comma 17, lettera m) della legge 26 novembre 2021, n. 206. La possibilità di sostituire le udienze con il deposito telematico di note scritte va necessariamente coordinata con i principi generali che governano il processo civile proprio al fine di evitare le incertezze appli- cative sorte nell’applicazione della disciplina emergenziale, prima, e della disciplina di cui alla riforma del 2022, poi. Tenuto conto dell’osservazione n. 6 formulata dalla Commissione II della Camera dei Deputati, con la quale è stato chiesto al Governo di verificare la coerenza della modifica con il principio dell’equo processo e con i criteri di delega, si specifica che la disposizione è attuativa del criterio enunciato dall’articolo 1, comma 17, lettera m) della legge n. 206 del 2021, che non opera distinzioni in relazio- ne alla tipologia delle udienze (pubbliche o meno) che possono essere sostituite con il deposito di note scritte e che la compatibilità della modifica con il principio dell’equo processo e della pubblicità delle udienze pubbliche è assicurata dalla previsione per cui la sostituzione è consentita solo in assenza di opposizione, che può provenire an- che da una sola delle parti (nel regime ordinario, viceversa, il giudice è vincolato alle indicazioni delle parti solo in caso di loro istanza congiunta), e non è quindi rimessa all’assoluta discrezionalità del magistrato.
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