CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 133 (Pubblicazione e comunicazio- ne della sentenza) La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la fir- ma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325.
Art. 133 (Pubblicazione e comunicazio- ne della sentenza) La sentenza è resa pubblica mediante de- posito telematico, nel rispetto della nor- mativa, anche regolamentare, concer- nente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il cancelliere dà immediata comunica- zione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è ido- nea a far decorrere i termini per le impu- gnazioni di cui all’articolo 325.
Breve commento L’articolo 133 c.p.c. viene sostituito al fine di adeguare al processo telematico le di- sposizioni sulla pubblicazione della sentenza e la sua comunicazione. In particolare, la novella si impone alla luce dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti del giudice, introdotta nell’articolo 196-quater disp. att. c.p.c. dall’art. 35, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41): il sistema informatico non prevede più la firma del cancelliere né l’apposizione della data da parte di quest’ultimo. A tal fine, si prevede che la sentenza è pubblicata mediante deposito telematico e che il cancelliere ne dà immediata comuni- cazione alle parti costituite. La comunicazione conterrà in allegato il testo integrale del provvedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 45 disp. att. c.p.c. (che sul punto non viene modificato). Rimane inoltre fermo il tradizionale principio secondo cui la comunicazione della sentenza ad opera del cancelliere non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare previsto dall’articolo 325.
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