Dossier Riforma giustizia civile

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 134 (Forma, contenuto e comuni- cazione dell’ordinanza) L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è redatta su documento se- parato, munito della data e della sotto- scrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. Il cancelliere comunica alle parti l’ordi- nanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notifi- cazione.

Art. 134 (Forma, contenuto e comuni- cazione dell’ordinanza) L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuo- ri dell’udienza, è scritta in calce al pro- cesso verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. Il cancelliere comunica alle parti l’ordi- nanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notifi- cazione.

Breve commento Vengono modificati gli artt. 134 e 135, in tema di modalità di redazione dell’ordinanza e del decreto, allo scopo di allinearli alla digitalizzazione del processo. Rispetto al testo approvato del Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2024, lo schema di decreto è stato modificato al fine di recepire l’osservazione n. 7 formulata dalla Commissione II della Camera dei Deputati, con la quale è stato richiesto al Governo di verificare se, rispetto alle ordinanze della Corte di cassazione, la previsione della firma non solo del presi- dente, ma anche dell’estensore, possa costituire un fattore di rallentamento della fase decisionale e possa porsi in contrasto con la prassi di apposizione della firma digitale in uso da tempo. Aderendo alla suddetta osservazione si è ritenuto di eliminare la fir- ma dell’estensore non solo per le ordinanze e i decreti della Corte di cassazione, ma anche – per esigenze di sistematicità e complessiva coerenza della disciplina – per gli analoghi provvedimenti adottati dai giudici di merito. Si sottolinea infatti, da un lato, che sarebbe stato irragionevole prevedere la firma del solo presidente per le ordinanze e mantenere la doppia firma per i decreti; dall’altro, che non vi sarebbero ragioni per prevedere la firma del presidente e dell’estensore per i provvedimenti del giudice di merito e quella del solo presidente per quelli della Corte di cassazione.

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