Dossier Riforma giustizia civile

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 135 (Forma e contenuto del decreto) Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte. Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo. Quando l’istanza è proposta verbalmen- te, se ne redige processo verbale e il de- creto è inserito nello stesso. Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamen- te dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

Art. 135 (Forma e contenuto del decreto) Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte. Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo. Quando l’istanza è proposta verbalmen- te, se ne redige processo verbale e il de- creto è inserito nello stesso. Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamen- te dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

Breve commento L’intervento sugli articoli 134 e 135 rende poi necessario un coordinamento con l’ar- ticolo 196-quinquies, secondo comma, disp. att. c.p.c., in tema di sottoscrizione del provvedimento collegiale, che viene quindi modificato per renderlo coerente con le modifiche apportate alle disposizioni codicistiche in questione.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 136 (Comunicazioni) Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico mi- nistero, alle parti, al consulente, agli altri

Art. 136 (Comunicazioni) Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico mi- nistero, alle parti, al consulente, agli altri

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