Dossier Riforma giustizia civile

del processo telematico, è tecnicamente identica ad una notifica tramite PEC; non vi è allora ragione alcuna di differenziare la disciplina delle comunicazioni telematiche ri- spetto alle notifiche a mezzo PEC. Ne discende la previsione per cui quando la comuni- cazione non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, si procede con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali; diversamente, se la notifica non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’atto è inserito nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, come previsto dalle disposizioni che saranno illustrate in seguito per le notifiche a mezzo PEC dell’uffi- ciale giudiziario e quelle a cura dell’avvocato. Le concrete modalità per l’inserimento dell’atto nel portale saranno quelle descritte nell’articolo 149-bis come modificato dal presente decreto, che costituirà la norma di riferimento sulle notifiche a mezzo posta elettronica certificata e sulle conseguenze dell’impossibilità di effettuare l’adempi- mento secondo tali modalità per causa imputabile al destinatario.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario) L’ufficiale giudiziario esegue la notifi- cazione a mezzo posta elettronica cer- tificata o servizio elettronico di recapi- to certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del do- cumento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge pre- vede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualifi- cato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio

Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario) L’ufficiale giudiziario esegue la notifi- cazione a mezzo posta elettronica cer- tificata o servizio elettronico di recapi- to certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del docu- mento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di po- sta elettronica certificata o servizio elet- tronico di recapito certificato qualifica- to risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio

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