Dossier Riforma giustizia civile

digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, com- ma 1-bis, del codice dell’amministrazio- ne digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia in- formatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponi- bile il documento informatico nella ca- sella di posta elettronica certificata del destinatario. L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sot- toscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante stru- menti informatici, individuati con appo- sito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, so- stituito il luogo della consegna con l’in- dirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla norma- tiva, anche regolamentare, concernente

digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, com- ma 1-bis, del codice dell’amministrazio- ne digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette il du- plicato informatico o copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certifi- cata del destinatario risultante da pub- blici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La notifica si perfeziona, per il sogget- to notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di po- sta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato. L’ufficiale giudiziario redige la relazio- ne di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e con- giunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giu- stizia. La relazione contiene le infor- mazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della conse- gna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla

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