Dossier Riforma giustizia civile

la trasmissione e la ricezione dei docu- menti informatici trasmessi in via tele- matica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giu- diziario restituisce all’istante o al richie- dente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

copia informatica del documento carta- ceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmis- sione e la ricezione dei documenti infor- matici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giu- diziario restituisce all’istante o al richie- dente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma. Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo com- ma non può essere eseguita o non ha esi- to positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezio- ne. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per cau- sa imputabile al destinatario, l’ufficiale giudiziario la esegue mediante inseri- mento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Mini- stero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei pre- supposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno succes- sivo a quello in cui è compiuto l’inseri- mento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.

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