Dossier Riforma giustizia civile

Breve commento Si è perfezionata la disciplina della notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 149-bis, mediante un intervento additivo sul secondo comma, una sostituzione del terzo comma e l’introduzione di un ultimo comma dopo il sesto. In relazione al secondo comma si è previsto che l’ufficiale giudiziario possa trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata del destina- tario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministra- zioni, non solo la copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale ma anche, in alternativa, il duplicato informatico dell’atto stesso, che consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima se- quenza di bit del documento originario: in sostanza, un secondo originale a tutti gli effetti. In presenza di un documento avente queste caratteristiche, richiedere l’uti- lizzo di una copia conforme avrebbe comportato un inutile aggravio di adempimenti. L’intervento sostitutivo del terzo comma elimina una distonia tra notifiche effettuate con modalità tradizionali (a mani o mediante il servizio postale) e notifiche a mezzo PEC, prevedendo anche in relazione a queste ultime la scissione del momento di per- fezionamento della notifica per il soggetto notificante e per il destinatario. Anche nel caso di notifiche via PEC, infatti, può accadere che l’adempimento venga effettuato dall’ufficiale giudiziario in un momento successivo a quello in cui il richiedente gli ha trasmesso gli atti. Si prevede quindi che la notifica si intende perfezionata, per il sog- getto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è conse- gnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui il gestore ren- de disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata di quest’ultimo. Infine, l’intervento aggiuntivo del settimo comma della disposizione colma una lacuna normativa disciplinando l’ipotesi in cui la notifica non possa essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata o l’invio di questa non vada a buon fine. In particolare, si prevede che se ciò avviene per causa non imputabile al destinatario si dovrà procedere nelle forme “tradizionali”, mentre se avviene per cause imputabili al destinatario (che ad es. non ha curato di mantenere attiva e capiente la sua casella di posta) l’atto sarà depositato in una apposita area web esposta nel portale dei ser- vizi telematici del Ministero della giustizia e accessibile al destinatario. A tal fine, si prevede – anche allo scopo di garantire la conoscibilità e al contempo la riservatezza dell’atto – che l’area web sia generata automaticamente dal portale e sia collegata al codice fiscale del destinatario, e che l’atto da notificare debba essere accompagnato

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