da una dichiarazione dell’ufficiale giudiziario circa la sussistenza dei presupposti per procedere secondo tali modalità. Analogamente a quanto avviene con le notifiche a mezzo posta in caso di assenza del destinatario, poi, si prevede che per quest’ultimo la notifica si intende perfezionata con il decorso di dieci giorni dall’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.
3.2. LIBRO II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
3.2.1. TITOLO I - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 163 (Contenuto della citazione) La domanda si propone mediante ci- tazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con de- creto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della set- timana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L’atto di citazione deve con- tenere: 1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residen- za o il domicilio o la dimora nonché l’indirizzo di posta elettronica certifi- cata risultante da pubblici elenchi
Art. 163 (Contenuto della citazione) La domanda si propone mediante ci- tazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con de- creto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della set- timana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L’atto di citazione deve con- tenere: 1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenu- to e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono.
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