del convenuto e delle persone che ri- spettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazio- ne non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denomi- nazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rap- presentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 3-bis) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento; 4) l’esposizione in modo chiaro e speci- fico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che of- fre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenu- to a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’ar- ticolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designa- to ai sensi dell’articolo 168-bis, con
Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non ricono- sciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 3-bis) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento; 4) l’esposizione in modo chiaro e speci- fico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che of- fre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenu- to a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’arti- colo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designa- to ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione ol- tre i suddetti termini implica le deca- denze di cui agli articoli 38 e 167, che
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