Se il termine assegnato dall’attore ec- ceda il minimo indicato dal primo com- ma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ul- timo termine, l’udienza per la compari- zione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all’articolo 171-ter decorrono dall’u- dienza così fissata.
Se il termine assegnato dall’attore ec- ceda il minimo indicato dal primo com- ma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ul- timo termine, l’udienza per la compari- zione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno novanta giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all’articolo 171-ter decorrono rispet- to all’udienza così fissata.
Breve commento Si interviene sull’ultimo comma dell’articolo 163-bis al fine di coordinare, in primo luogo, il termine per la comunicazione all’attore della nuova data dell’udienza in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione formulata dal convenuto con la durata dei termini per il compimento delle attività disciplinate dagli articoli 171-bis e 171-ter c.p.c., in accoglimento dell’osservazione n. 8 formulata dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Si è pertanto previsto che la comunicazione debba avvenire almeno novanta giorni prima della nuova udienza (in luogo dei cinque giorni attual- mente previsti), tenuto conto del tempo necessario al giudice per le verifiche prelimi- nari (quindici giorni) e dei termini previsti dall’articolo 171-ter (complessivi settanta giorni). In secondo luogo, viene apportata all’ultimo periodo una modifica meramente terminologica, attraverso la sostituzione della locuzione per cui i termini di cui all’ar- ticolo 171-ter decorrono «dall’udienza così fissata» con quella che fissa la decorrenza «rispetto all’udienza così fissata». Tale ultimo intervento correttivo non apporta al- cuna modifica di contenuto ma chiarisce, ove mai ve ne fosse bisogno, che i termini di cui all’art. 171-bis sono calcolati a ritroso.
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