CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 165 (Costituzione dell’attore) L’attore, entro dieci giorni dalla noti- ficazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la cau- sa a ruolo e depositando l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce per- sonalmente, deve dichiarare la residen- za o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domi- cilio digitale speciale presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica. Se la citazione è notificata a più perso- ne, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.
Art. 165 (Costituzione dell’attore) Il L’attore, entro dieci giorni dalla no- tificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fa- scicolo contenente l’originale della cita- zione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costitu- isce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel co- mune ove ha sede il tribunale o indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comu- nicazioni e notificazioni anche in forma telematica. Se la citazione è notificata a più perso- ne, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.
Breve commento Si interviene sull’articolo 165, relativo alla costituzione dell’attore con l’iscrizione del- la causa a ruolo, in una duplice direzione accomunata dall’intento di semplificare gli adempimenti e adeguare il codice di rito all’innovazione tecnologica che ha ormai inve- stito il processo civile. In primo luogo, viene eliminata la necessità di redigere e deposi- tare la nota di iscrizione a ruolo, in quanto atto non avente una reale funzione all’inter- no del processo e non più necessario con l’avvento del processo telematico, nell’ambito del quale può essere sostituito dall’indicazione degli elementi identificativi del proce- dimento (quali le parti, l’oggetto, il valore) tramite la compilazione automatizzata di
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