Dossier Riforma giustizia civile

file .xml o di appositi campi, secondo quello che le regole tecniche e l’evoluzione tec- nologica suggeriranno. Vengono inoltre eliminati i riferimenti al deposito del fascico- lo cartaceo, che non ha più ragione di esistere se non in casi particolari e circoscritti (si pensi, ad esempio, alla necessità di depositare l’originale della scrittura privata la cui sottoscrizione è stata disconosciuta, o del testamento olografo impugnato). In se- condo luogo, si prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies del Codi- ce dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; di seguito: CAD), anziché dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. La legge delega non consente, in questa sede, di compiere un ulteriore passo avanti nel senso di sostituire anche per coloro che stanno in giudizio personalmente (come già avvenuto per avvocati e professionisti) il domicilio fisico con un domicilio digitale, rendendo obbligatoria l’indicazione di un indirizzo PEC. Tuttavia, è eviden- te che la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio sono destinate ad essere definitivamente superate, dal momento che le comunicazioni e notificazioni vengono ormai effettuate tramite posta elettronica certificata. Si è quindi previsto che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare il proprio indirizzo PEC professiona- le, qualora si tratti di soggetto iscritto nel registro INI-PEC, o quello eletto come pro- prio domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis del CAD (e cioè il servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualifica- to, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroni- che aventi valore legale) iscritto nel registro INAD, nel caso in cui si tratti di soggetto privato o comunque di un soggetto tenuto ad avere un indirizzo PEC ma che intenda ricevere le comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello utilizzato in ambito pro- fessionale. Le comunicazioni e notificazioni rivolte alla parte saranno quindi effettuate all’indirizzo PEC così indicato; in mancanza, esse continueranno ad essere effettuate nelle forme “tradizionali”, o, nei casi previsti dalla legge, mediante deposito in can- celleria.

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