CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 168 (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio) All’atto della costituzione dell’attore, o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto, su presen- tazione della nota d’iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo ge- nerale. Contemporaneamente il cancelliere for- ma il fascicolo informatico d’ufficio, il quale contiene l’atto di citazione, le rice- vute di pagamento del contributo unifi- cato, le comparse, le memorie e, succes- sivamente, i processi verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate.
Art. 168 (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio) All’atto della costituzione dell’attore, o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto, su presen- tazione della nota d’iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo ge- nerale. Contemporaneamente il cancelliere for- ma il fascicolo d’ufficio, nel quale inse- risce la nota d’iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d’u- dienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d’istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.
Breve commento Viene modificato l’articolo 168, relativo all’iscrizione della causa a ruolo e al fascicolo d’ufficio. Il primo comma viene adeguato alla abolizione della nota di iscrizione a ruolo. Il secondo comma viene integralmente sostituito per renderlo coerente con il passag- gio al processo telematico: vengono espunti i richiami ai fascicoli e agli atti cartacei e viene disciplinato il contenuto del fascicolo informatico, nel senso che esso deve con- tenere l’atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le compar- se, le memorie, i verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate, in luogo della mera copia del dispositivo. La Commissione II della Camera dei Deputati ha chiesto al Governo di precisare quale sia l’attività del cancelliere nella formazione del fascicolo di ufficio, tenuto conto che non è più il can- celliere che certifica il deposito dell’atto (osservazione n. 9).
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