L’osservazione rende evidente che l’intervento correttivo può prestarsi ad una inter- pretazione non conforme alla sua ratio e ai suoi obiettivi, che consistono nell’adeguare la disposizione rispetto all’abolizione della nota di iscrizione a ruolo, senza incide- re sulle prerogative del cancelliere. La disposizione viene quindi modificata al fine di chiarire che l’iscrizione della causa a ruolo continua a essere curata dal cancelliere.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 169 (Ritiro dei fascicoli di parte) Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato dalla cancelleria; ma il fasci- colo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al mo- mento del deposito della comparsa con- clusionale.
Art. 169 (Ritiro dei fascicoli di parte) Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al mo- mento del deposito della comparsa con- clusionale.
Breve commento Vengono adeguate alla completa informatizzazione del processo le disposizioni di cui all’articolo 169 in tema di ritiro dei fascicoli di parte, nel senso che tale facoltà è relativa ai soli fascicoli cartacei che siano stati eventualmente depositati, nelle limitate ipotesi in cui ciò è ancora possibile (e segnatamente, su ordine del giudice a fronte di partico- lari esigenze, come ad esempio nel caso del testamento olografo del quale è contestata l’autenticità). Nel caso dei depositi telematici, infatti, non è ravvisabile l’esigenza di ritirare e poi depositare di nuovo gli atti e i documenti già prodotti, che per loro natura sono sempre liberamente fruibili da tutte le parti costituite e dal giudice.
50
Made with FlippingBook Online newsletter maker