Dossier Riforma giustizia civile

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento) Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fan- no al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. È sufficiente la consegna di una sola co- pia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposi- to oppure mediante notificazione all’in- dirizzo di posta elettronica certificata ri- sultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale. Si applicano, per le comunicazioni, l’ar- ticolo 136, terzo comma, e, per le no- tificazioni, l’articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l’impossibi- lità di esecuzione e l’esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.

Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento) Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fan- no al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. È sufficiente la consegna di una sola co- pia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposi- to in cancelleria oppure mediante noti- ficazione o mediante scambio documen- tato con l’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.

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