Breve commento La medesima esigenza di “svecchiamento” del codice è a fondamento delle modifiche apportate all’articolo 170, relativo alle comunicazioni e notificazioni alle parti costitui- te: si prevede che alla parte che sta in giudizio personalmente queste si facciano all’in- dirizzo di posta elettronica certificata o al domicilio digitale eletto, e solo in mancan- za di questo nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto; lo scambio di comparse e memorie avviene sempre tramite deposito ma eseguito non più in cancelleria bensì telematicamente, oppure tramite posta elettronica certificata, con abrogazione della consegna brevi manu accompagnata dall’apposizione del visto da parte del destina- tario. Le comunicazioni e le notificazioni via PEC sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 136 e 149-bis (oltre che dall’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 per quanto riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati anziché dall’ufficiale giudiziario). Di con- seguenza, troveranno applicazione anche in questo caso le disposizioni da tali norme previste per il caso in cui la comunicazione via PEC alla parte costituita personalmente non sia possibile o non vada a buon fine. Tale ultima conclusione, cui era già possibile giungere in via interpretativa, è stata espressamente codificata attraverso l’aggiunta del quinto comma alla disposizione in esame, al fine di aderire all’esigenza manife- stata dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati con l’osservazione n. 29 (“razionalizzare la disciplina della mancata comunicazione da parte della cancelleria per causa imputabile al destinatario”). Sebbene tale osservazione sia stata riferita dal predetto organo consultivo all’articolo 196-septies.1 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la presente modifica discende dalla scelta, di cui si dirà meglio di seguito, di eliminazione di tale norma – che conteneva disposizioni di ca- rattere generale non necessarie se non addirittura equivoche, come dimostra la stessa osservazione in esame – e di rendere parallelamente più chiare tutte le disposizioni che nel codice di rito si occupano delle comunicazioni e notificazioni al domicilio digitale. In tale ottica, attraverso l’espresso rinvio all’articolo 136, terzo comma e all’articolo 149- bis, settimo comma del codice, nonché alle disposizioni disciplinanti l’impossibilità di esecuzione e l’esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati contenute nelle leggi speciali si è quindi più chiaramente regolato sia il caso della mancata comu- nicazione che quello della mancata notificazione, tanto nel caso di causa imputabile che in quello di causa non imputabile al destinatario. Le medesime esigenze di chiarez- za e di coerenza sistematica di cui si è appena detto hanno inoltre imposto di introdur-
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