Dossier Riforma giustizia civile

re, insieme con la precisazione relativa alla disciplina applicabile in caso di mancata comunicazione per causa imputabile (oggetto dell’osservazione), anche quella relativa alla mancata comunicazione per causa non imputabile, nonché la disciplina delle ana- loghe ipotesi riferite alle notificazioni.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti) Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposi- zioni dell’art. 307, primo e secondo com- ma. Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegna- to, l’altra parte può costituirsi successi- vamente ma restano ferme per il conve- nuto le decadenze di cui all’articolo 167. La parte che non si costituisce entro il termine di cui all’articolo 166 è dichiara- ta contumace dal giudice istruttore con il decreto di cui all’articolo 171-bis, salva la disposizione dell’art. 291.

Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti) Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposi- zioni dell’art. 307, primo e secondo com- ma. Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegna- to, l’altra parte può costituirsi successi- vamente ma restano ferme per il conve- nuto le decadenze di cui all’articolo 167. La parte che non si costituisce entro il termine di cui all’articolo 166 è dichiara- ta contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell’art. 291.

Breve commento Si interviene sull’articolo 171, relativamente alle modalità tramite le quali viene dichia- rata la contumacia della parte che non si sia costituita sebbene ritualmente citata, in- tegrando l’intervento riformatore apportato con il decreto legislativo n. 149 del 2022. In funzione dell’anticipazione del deposito delle memorie integrative a prima dell’u- dienza di prima comparizione e trattazione, infatti, il legislatore del 2022 ha anticipato la dichiarazione di contumacia, nel senso che questa debba riguardare non la parte che non si sia costituita nemmeno alla prima udienza (quando le memorie, che possono contenere domande nuove o modificate, sono già state depositate) bensì quella che non

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