si sia costituita entro il termine di settanta giorni prima previsto dall’articolo 166 per la costituzione del convenuto; era tuttavia rimasto fermo il riferimento al provvedimento dato «con ordinanza», mentre l’articolo 171-bis prevedeva che il giudice istruttore do- vesse dichiarare la contumacia con il decreto emesso all’esito delle verifiche prelimi- nari. Ora viene eliminata questa contraddizione: recuperata la simmetria con il previ- gente articolo 183, che non contemplava, tra i provvedimenti emessi in prima udienza, la dichiarazione di contumacia, si prevede che la contumacia della parte che non si sia costituita entro il termine di cui all’articolo 166 è dichiarata dal giudice istruttore con il decreto previsto dall’articolo 171-bis.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 171-bis (Verifiche preliminari) Scaduto il termine di cui all’articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudi- ce istruttore verifica d’ufficio la regola- rità del contraddittorio. Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, ter- zo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizio- ne delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuova- mente alle verifiche preliminari. Quando non occorre pronunciare i prov- vedimenti previsti dal secondo comma,
Art. 171-bis (Verifiche preliminari) Scaduto il termine di cui all’articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d’ufficio la re- golarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto com- ma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene oppor- tuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della do- manda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all’articolo 171-ter.
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