Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessa- rio, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter. Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque gior- ni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter. Il decreto è comunicato alle parti costi- tuite a cura della cancelleria.
il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell’udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d’uf- ficio di cui ritiene opportuna la tratta- zione nelle memorie integrative ridi cui all’articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della do- manda. Se ritiene che in relazione a tutte le do- mande proposte ricorrono i presuppo- sti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, il giudice dispone la pro- secuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l’udienza di cui all’articolo 281-duode- cies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di me- morie e documenti. Il giudice istruttore provvede con decre- to, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all’articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.
Breve commento Vengono apportate modifiche all’ articolo 171-bis con la funzione di dirimere perples- sità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria. La norma viene integralmente riscritta in maniera tale da evidenziare le scansioni dell’attività
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