Dossier Riforma giustizia civile

dell’istruttore in questo delicato snodo processuale, che ha la funzione – essenziale al fine di garantire la ragionevole durata e la concentrazione del processo – di far sì che la causa approdi alla prima udienza di comparizione delle parti solo quando è stata corret- tamente instradata ed è possibile dare corso con effettività agli incombenti di cui all’at- tuale articolo 183 (interrogatorio libero delle parti, tentativo di conciliazione, eventuale pronuncia di provvedimenti interinali, ammissione delle prove o immediato avvio della fase decisionale). Come evidenziato in dottrina, la norma appresta «un presidio che ga- rantisce che in un processo che vede l’intervento del giudice all’udienza solo tardi, dopo che già c’è stato lo scambio di memorie tra i difensori, il giudizio si svolga in realtà fin da subito sotto il controllo del giudicante, ad evitare di ripetere gli errori del processo societario, dei quali tutti gli interpreti si sono lamentati». La modifica ha anche lo sco- po di eliminare ogni dubbio circa il fatto che in sede di verifiche preliminari il giudice deve in ogni caso emettere un provvedimento di conferma o differimento dell’udienza, anche se non adotta uno dei provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del con- traddittorio e in precedenza descritti. Ciò in quanto una volta scaduto il termine di 15 giorni le parti devono poter avere contezza del fatto che le verifiche preliminari sono state effettivamente svolte e quindi il processo può procedere nelle sue fasi successive: il deposito delle memorie integrative e l’udienza di comparizione delle parti. In man- canza di un provvedimento espresso, infatti, le parti resterebbero sempre esposte al dubbio circa l’esito delle verifiche, non potendo sapere se queste sono state svolte con esito positivo o, al contrario, non sono state ancora effettuate dal giudice, e non sa- rebbero quindi messe in condizione di sapere se nel frattempo decorrono i termini per il deposito delle memorie si cui all’art. 171-ter. Esse sarebbero quindi verosimilmen- te indotte a depositare comunque le note, per non rischiare di incorrere in decadenze, con la conseguenza che una successiva – per quanto tardiva – pronuncia del decreto renderebbe inutile l’attività svolta e potrebbe vanificare eventuali strategie processuali articolate dalle difese: eventi, questi, che determinerebbero un inutile appesantimento del processo e maggiori oneri per le parti e i loro avvocati.

56

Made with FlippingBook Online newsletter maker