Dossier Riforma giustizia civile

le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ridi corso, questo è comunicato a mezzo della can- celleria alle altre parti, insieme con de- creto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazio- ne dell’eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.

le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ridi corso, questo è comunicato a mezzo della can- celleria alle altre parti, insieme con il de- creto del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell’e- ventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.

Breve commento Viene introdotta al quinto comma dell’articolo 178 (controllo del collegio sulle ordi- nanze) una modifica meramente formale, nel senso che viene eliminata la previsione secondo cui in caso di reclamo al collegio il decreto con cui vengono assegnati i termini per memorie debba essere steso «in calce» al ricorso, modalità non compatibile con il processo telematico.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa) All’udienza fissata per la prima compa- rizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustifi- cato motivo costituisce comportamento

Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa) All’udienza fissata per la prima compa- rizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustifi- cato motivo costituisce comportamento

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