Dossier Riforma giustizia civile

valutabile ai sensi dell’articolo 116, se- condo comma. Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice, se autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell’articolo 269, terzo comma. Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la concilia- zione a norma dell’articolo 185. Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richie- ste istruttorie e, tenuto conto della na- tura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l’ordinanza di cui al primo pe- riodo è emanata fuori udienza, deve es- sere pronunciata entro trenta giorni. Se con l’ordinanza di cui al quarto com- ma vengono disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, en- tro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termi- ne perentorio parimenti assegnato dal.

valutabile ai sensi dell’articolo 116, se- condo comma. Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice, se autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell’articolo 269, terzo comma. Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la concilia- zione a norma dell’articolo 185. Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richie- ste istruttorie e, tenuto conto della na- tura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive in- clusa quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l’ordinanza di cui al primo pe- riodo è emanata fuori udienza, deve es- sere pronunciata entro trenta giorni. Se con l’ordinanza di cui al quarto com- ma vengono disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, en- tro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termi- ne perentorio parimenti assegnato dal.

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