giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo
giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo
Breve commento Al quarto comma dell’art. 183 è introdotta una variazione meramente terminologica che ha lo scopo di chiarire che il calendario del processo deve comprendere anche l’u- dienza di rimessione della causa in decisione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 183-bis (Passaggio dal rito ordina- rio al rito semplificato di cognizione)
Art. 183-bis (Passaggio dal rito ordina- rio al rito semplificato di cognizione) All’udienza di trattazione il giudice, va- lutata la complessità della lite e dell’i- struzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le do- mande proposte ricorrono i presuppo- sti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del pro- cesso nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell’articolo 281-duodecies.
ABROGATO
Breve commento Viene abrogato l’art. 183-bis, relativo al passaggio dal rito ordinario al rito semplifi- cato, in conseguenza dell’anticipazione di tale provvedimento alla fase delle verifiche preliminari.
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