CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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Art. 183-ter (Ordinanza di accoglimen- to della domanda) Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti dispo- nibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. In caso di pluralità di domande l’ordi- nanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte. L’ordinanza di accoglimento è provvi- soriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giu- dice liquida le spese di lite. L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respin- to, definisce il giudizio, non è ulterior- mente impugnabile e costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magi- strato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata.
Art. 183-ter (Ordinanza di accoglimen- to della domanda) Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti dispo- nibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. In caso di pluralità di domande l’ordi- nanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte. L’ordinanza di accoglimento è provvi- soriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giu- dice liquida le spese di lite. L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormen- te impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata.
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