Breve commento Si interviene sul quarto comma dell’art. 183-ter, che disciplina l’ordinanza di accogli- mento della domanda che appare manifestamente fondata, aggiungendo la previsione secondo cui il provvedimento, che è provvisoriamente esecutivo, costituisce anche ti- tolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Ciò al fine di rendere lo strumento più efficace in vista della riscossione del credito e quindi promuoverne e incrementarne l’utilizzo come più celere strumento di definizione dei procedimenti e, in ultima ana- lisi, come strumento utile a deflazionare il contenzioso pendente.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 186-quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione) Esaurita l’istruzione, il giudice istrutto- re, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pa- gamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l’ordinanza il giudice provve- de sulle spese processuali. L’ordinanza è titolo esecutivo. Essa è re- vocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Se, dopo la pronuncia dell’or- dinanza, il processo si estingue, l’ordi- nanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza. L’ordinanza acquista l’efficacia del- la sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non ma- nifesta entro trenta giorni dalla sua pro-
Art. 186-quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione) Esaurita l’istruzione, il giudice istrutto- re, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pa- gamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l’ordinanza il giudice provve- de sulle spese processuali. L’ordinanza è titolo esecutivo. Essa è re- vocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Se, dopo la pronuncia dell’or- dinanza, il processo si estingue, l’ordi- nanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza. L’ordinanza acquista l’efficacia del- la sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non ma- nifesta entro trenta giorni dalla sua pro-
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