Dossier Riforma giustizia civile

nuncia in udienza o dalla comunicazio- ne, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza.

nuncia in udienza o dalla comunicazio- ne, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza.

Breve commento Vengono espunti i riferimenti al deposito degli atti «in cancelleria», essendo ormai generalizzato l’obbligo di deposito telematico.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 192 (Astensione e ricusazione del consulente) L’ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a pre- stare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni pri- ma dell’udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono propor- re le loro istanze di ricusazione, deposi- tando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non im- pugnabile.

Art. 192 (Astensione e ricusazione del consulente) L’ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accet- tare l’incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni pri- ma dell’udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono propor- re le loro istanze di ricusazione, deposi- tando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non im- pugnabile.

Breve commento Vengono espunti i riferimenti al deposito degli atti «in cancelleria», essendo ormai generalizzato l’obbligo di deposito telematico.

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