Dossier Riforma giustizia civile

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 195 (Processo verbale e relazione) Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiu- te con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il con- sulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l’in- tervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce an- che le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel ter- mine stabilito dal giudice con ordinan- za resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti de- vono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazio- ni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Art. 195 (Processo verbale e relazione) Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiu- te con l’intervento del giudice istrutto- re, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l’in- tervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel ter- mine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti de- vono trasmettere al consulente le pro- prie osservazioni sulla relazione e il ter- mine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve deposi- tare in cancelleria la relazione, le osser- vazioni delle parti e una sintetica valu- tazione sulle stesse.

Breve commento Vengono espunti i riferimenti al deposito degli atti «in cancelleria», essendo ormai generalizzato l’obbligo di deposito telematico.

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