CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 200 (Mancata conciliazione) Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle in- dagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono es- sere valutate dal giudice a norma dell’ar- ticolo 116 secondo comma.
Art. 200 (Mancata conciliazione) Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle in- dagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono es- sere valutate dal giudice a norma dell’ar- ticolo 116 secondo comma.
Breve commento Vengono espunti i riferimenti al deposito degli atti «in cancelleria», essendo ormai generalizzato l’obbligo di deposito telematico
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 201 (Consulente tecnico di parte) Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono deposi- tare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assiste- re a norma dell’articolo 194 alle opera- zioni del consulente del giudice, parteci- pa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente
Art. 201 (Consulente tecnico di parte) Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nomi- nare, con dichiarazione ricevuta dal can- celliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assiste- re a norma dell’articolo 194 alle opera- zioni del consulente del giudice, parteci- pa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente
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