INTRODUZIONE
Utile vademecum per gli avvocati per gestire le novità del cd. correttivo Cartabia apportate dal Legislatore con il decreto legislativo del 31 ottobre 2024 n. 164 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024. Il decreto legislativo, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 206 del 2021, contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022, c.d. “riforma Cartabia del processo civile”. L’inter- vento si colloca nel contesto degli impegni assunti con il PNRR ( Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ), mirando a semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo civile. Tra le principali modifiche introdotte si annoverano, in particolare: l’ulteriore adeguamento delle disposizioni del codice di rito al processo telematico; la semplificazione delle noti- ficazioni tramite posta elettronica certificata; la revisione delle disposizioni in materia di verifiche preliminari, al fine di chiarire gli adempimenti a carico del giudice; disposizioni volte ad estendere il campo di applicazione del rito di cognizione semplificato e la raziona- lizzazione del meccanismo di recupero dei crediti tramite decreto ingiuntivo. Le modifiche interessano il Codice civile, il Codice di procedura civile, le relative disposizioni di attua- zione e alcune leggi speciali, al fine di assicurare un coordinamento efficace con le dispo- sizioni vigenti. Per meglio dire, in merito al processo telematico , dopo l’eliminazione delle tecnologie ob- solete in favore di modalità più moderne e digitali, con il definitivo addio al fax del difen- sore, che dovrà ora indicare l’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri, si abbandona anche l’uso dei vecchi biglietti di cancelleria. Con riferimento alle udienze , si snellisce lo svolgimento telematico delle stesse chiarendo i casi in cui è necessaria la presenza perso- nale delle parti, dei difensori e del giudice e quelli in cui è invece consentita la celebrazione mediante trattazione scritta o, alternativamente, in video conferenza; e per le testimo- nianze l’art. 257 bis c.p.c. apre la possibilità all’uso della testimonianza scritta, da rila- sciarsi su documento informatico digitalmente sottoscritto dal testimone. Quanto al processo civile, il correttivo chiarisce quale sia l’effettivo dies a quo del termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 171- ter c.p.c., modificando l’art. 171-bis c.p.c. Invero, le modifiche apportate all’articolo 171- bis c.p.c. ( verifiche preliminari ) deli- mitano le iniziative che il giudice può assumere nell’àmbito delle verifiche preliminari, con
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