Dossier Riforma giustizia civile

INTRODUZIONE

Utile vademecum per gli avvocati per gestire le novità del cd. correttivo Cartabia apportate dal Legislatore con il decreto legislativo del 31 ottobre 2024 n. 164 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024. Il decreto legislativo, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 206 del 2021, contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022, c.d. “riforma Cartabia del processo civile”. L’inter- vento si colloca nel contesto degli impegni assunti con il PNRR ( Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ), mirando a semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo civile. Tra le principali modifiche introdotte si annoverano, in particolare: l’ulteriore adeguamento delle disposizioni del codice di rito al processo telematico; la semplificazione delle noti- ficazioni tramite posta elettronica certificata; la revisione delle disposizioni in materia di verifiche preliminari, al fine di chiarire gli adempimenti a carico del giudice; disposizioni volte ad estendere il campo di applicazione del rito di cognizione semplificato e la raziona- lizzazione del meccanismo di recupero dei crediti tramite decreto ingiuntivo. Le modifiche interessano il Codice civile, il Codice di procedura civile, le relative disposizioni di attua- zione e alcune leggi speciali, al fine di assicurare un coordinamento efficace con le dispo- sizioni vigenti. Per meglio dire, in merito al processo telematico , dopo l’eliminazione delle tecnologie ob- solete in favore di modalità più moderne e digitali, con il definitivo addio al fax del difen- sore, che dovrà ora indicare l’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri, si abbandona anche l’uso dei vecchi biglietti di cancelleria. Con riferimento alle udienze , si snellisce lo svolgimento telematico delle stesse chiarendo i casi in cui è necessaria la presenza perso- nale delle parti, dei difensori e del giudice e quelli in cui è invece consentita la celebrazione mediante trattazione scritta o, alternativamente, in video conferenza; e per le testimo- nianze l’art. 257 bis c.p.c. apre la possibilità all’uso della testimonianza scritta, da rila- sciarsi su documento informatico digitalmente sottoscritto dal testimone. Quanto al processo civile, il correttivo chiarisce quale sia l’effettivo dies a quo del termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 171- ter c.p.c., modificando l’art. 171-bis c.p.c. Invero, le modifiche apportate all’articolo 171- bis c.p.c. ( verifiche preliminari ) deli- mitano le iniziative che il giudice può assumere nell’àmbito delle verifiche preliminari, con

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