Il giudice, esaminate le risposte o le di- chiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davan- ti a lui o davanti al giudice delegato.
Il giudice, esaminate le risposte o le di- chiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davan- ti a lui o davanti al giudice delegato.
Breve commento Analoghe disposizioni vengono dettate per quanto riguarda la testimonianza scritta, intervenendo sull’articolo 257-bis. In particolare, si prevede che il modello di testi- monianza possa essere compilato anche come documento informatico sottoscritto di- gitalmente. Di conseguenza, si prevede che il documento venga trasmesso non più al cancelliere, bensì direttamente al difensore della parte che ha richiesto l’assunzione della prova, il quale provvederà a depositarlo nel fascicolo informatico. Al sesto com- ma della disposizione in esame è poi attuata una modifica di mero coordinamento con le modifiche ora descritte.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 263 (Presentazione e accettazione del conto) Se il giudice ordina la presentazione di un conto questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustifica- tivi, almeno cinque giorni prima dell’u- dienza fissata per la discussione di esso. Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L’ordinanza non è im- pugnabile e costituisce titolo esecutivo.
Art. 263 (Presentazione e accettazione del conto) Se il giudice ordina la presentazione di un conto questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustifica- tivi, almeno cinque giorni prima dell’u- dienza fissata per la discussione di esso. Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L’ordinanza non è im- pugnabile e costituisce titolo esecutivo.
Breve commento Dall’articolo 263, relativo alla presentazione del conto, viene eliminato in riferimento al deposito «in cancelleria», per le medesime ragioni più volte esposte.
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