Dossier Riforma giustizia civile

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 271 (Costituzione del terzo chiamato) Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le di- sposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi auto- rizzato dal giudice ai sensi degli artico- li 171- bis , secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo.

Art. 271 (Costituzione del terzo chia- mato) Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le di- sposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi au- torizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell’art. 269

Breve commento All’ultimo comma dell’articolo 271, che disciplina l’ipotesi in cui il terzo chiamato in- tenda a sua volta chiamare in causa un terzo, è inserito un richiamo alla disciplina di cui all’art. 171-bis e viene specificato che il rinvio al terzo comma dell’articolo 269 riguar- da la previsione di cui al secondo periodo. In questo modo, si conferma che la chiamata di un ulteriore terzo da parte del terzo chiamato deve comunque essere autorizzata dal giudice, previa valutazione circa l’opportunità della chiamata, ma al contempo viene reso più celere il meccanismo. Il generico rinvio al terzo comma dell’articolo 269, il cui primo comma prevede che l’istanza debba essere formulata con la prima memoria di cui all’articolo 171-ter, poteva dare adito a dubbi interpretativi, considerato che l’ar- ticolo 271 prevede che la richiesta debba essere contenuta nella comparsa di risposta. Inoltre, secondo le disposizioni vigenti il giudice autorizza la chiamata soltanto alla prima udienza, il che comporta (sia pur solo nei casi statisticamente rari in cui ciò ac- cade) un differimento del procedimento per la costituzione della nuova parte e per il necessario rinnovo del deposito di memorie integrative; con la modifica che viene ora apportata, l’autorizzazione alla chiamata dell’ulteriore terzo è anticipata al momento delle verifiche preliminari, in modo che tutte le parti possano depositare le memorie integrative una sola volta e l’udienza non si risolva nella necessaria concessione di un mero rinvio.

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