CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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Art. 275 (Decisione del collegio) Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall’u- dienza di cui all’articolo 189. Ciascuna delle parti, con la nota di pre- cisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al colle- gio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell’articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusio- nali. Il presidente provvede sulla richiesta re- vocando l’udienza di cui all’articolo 189 e fissando con decreto la data dell’udienza di discussione davanti al collegio, da te- nersi entro sessanta giorni. Nell’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la rela- zione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni suc- cessivi.
Art. 275 (Decisione del collegio) Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall’u- dienza di cui all’articolo 189. Ciascuna delle parti, con la nota di pre- cisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al colle- gio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell’articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusio- nali. Il presidente provvede sulla richiesta re- vocando l’udienza di cui all’articolo 189 e fissando con decreto la data dell’udienza di discussione davanti al collegio, da te- nersi entro sessanta giorni. Nell’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la rela- zione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni suc- cessivi.
Breve commento Viene espunto il riferimento al deposito dei provvedimenti «in cancelleria», essendo ormai generalizzato l’obbligo di deposito telematico.
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