CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 275-bis (Decisione a seguito di di- scussione orale davanti al collegio) Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all’udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limi- tate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali. All’udienza il giudice istruttore fa la re- lazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All’e- sito della discussione il collegio pronun- cia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pub- blicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancel- leria. Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.
Art. 275-bis (Decisione a seguito di di- scussione orale davanti al collegio) Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all’udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limi- tate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali. All’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presi- dente ammette le parti alla discussio- ne. All’esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pub- blicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancel- leria. Se non provvede ai sensi del secon- do comma, il collegio deposita la senten- za nei successivi sessanta giorni.
Breve commento Viene espunto il riferimento al deposito dei provvedimenti «in cancelleria», essendo ormai generalizzato l’obbligo di deposito telematico.
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