Dossier Riforma giustizia civile

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 279 (Forma dei provvedimenti del collegio) Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltan- to questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa. Il collegio pronuncia sentenza: 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione; 2) quando definisce il giudizio deciden- do questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; 3) quando definisce il giudizio, deciden- do totalmente il merito; 4) quando, decidendo alcune delle que- stioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non de- finisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istru- zione della causa; 5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo al- cune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cau- se e l’ulteriore istruzione riguardo alle

Art. 279 (Forma dei provvedimenti del collegio) Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltan- to questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa. Il collegio pronuncia sentenza: 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione; 2) quando definisce il giudizio deciden- do questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; 3) quando definisce il giudizio, deciden- do totalmente il merito; 4) quando, decidendo alcune delle que- stioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non de- finisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istru- zione della causa; 5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo al- cune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cau- se e l’ulteriore istruzione riguardo alle

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