Dossier Riforma giustizia civile

medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. I provvedimenti per l’ulteriore istruzio- ne, previsti dai numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la deci- sione della causa; salvo che la legge di- sponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamen- te esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del se- condo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ri- tenga che i provvedimenti dell’ordinan- za collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugna- bile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello. L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.

medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. I provvedimenti per l’ulteriore istruzio- ne, previsti dai numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la deci- sione della causa; salvo che la legge di- sponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamen- te esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del se- condo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ri- tenga che i provvedimenti dell’ordinan- za collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugna- bile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello. L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.

Breve commento Viene espunto il riferimento al deposito dei provvedimenti «in cancelleria», essendo ormai generalizzato l’obbligo di deposito telematico.

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