data su prova documentale, o è di pron- ta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.
data su prova documentale, o è di pron- ta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudi- zio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma. Le disposizioni di cui al primo e al secon- do comma si applicano anche alle oppo- sizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.
Breve commento Si è modificato l’art. 281-decies sostituendo il secondo comma e introducendo un terzo comma, al fine di chiarire alcuni dubbi circa l’ambito di applicazione del rito sem- plificato. Posto che il primo comma della disposizione prevede che tale rito si applica obbligatoriamente nella ricorrenza dei presupposti da esso indicati, sia che la cogni- zione spetti al tribunale in composizione collegiale sia nel caso in cui sia competente il giudice singolo, la modifica apportata al secondo comma è volta a chiarire che la causa quando è di competenza del tribunale in composizione monocratica può sempre essere introdotta nelle forme del rito semplificato, anche non è di pronta soluzione ai sensi del primo comma. Il nuovo terzo comma, infine, a fronte dei dubbi sollevati dai primi interpreti e al fine di evitare che alcuni procedimenti possano essere definiti con pro- nunce in rito o vengano trasformati nel più impegnativo (e perciò di più lunga durata) rito ordinario chiarisce che il rito in questione si applica – quando ricorrano i presup- posti di cui al primo o al secondo comma – anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.
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