facoltà di sollevare d’ufficio questioni di rito relative ai presupposti processuali sanabili tramite l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione dell’atto introduttivo. Il giudi- ce potrà altresì differire l’udienza , segnalando in questa fase le questioni rilevate d’ufficio, per garantire lo svolgimento di regolare contraddittorio tramite le memorie integrative di cui all’art. 171- ter c.p.c. Qualora dovessero sussistere i presupposti per la conversione del rito ordinario in rito semplificato , il giudice dovrà fissare una nuova udienza secondo il rito speciale, concedendo termine alle parti per integrare i propri atti difensivi, adattandoli a quel rito. In tali casi, verrà rinviata l’udienza di prima comparizione, e i termini per le tre memorie previste dall’art. 171-ter c.p.c. decorreranno dalla nuova udienza. Anche le impugnazioni sono state oggetto di revisioni, innanzitutto con riguardo alla no- tifica dell’impugnazione: infatti qualora, al momento della notifica della sentenza, la parte abbia indicato un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi o abbia eletto un domicilio digitale speciale, controparte è tenuta a notificare gli atti a quegli indirizzi; altrimenti, si applicano le modalità comuni di notifica previste ex art. 330 c.p.c. Per quanto riguarda l’ap- pello , è stato inoltre sostituito l’art. 342, comma 1 c.p.c., che ora prevede che l’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell’articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inam- missibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in re- lazione a questo deve indicare: le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Inoltre, nel giudizio di Cassazione, cambia l’art. 380- bis c.p.c., nel senso che non occorre una nuova procura; infine, in tema di revocazione , il Legislatore modifica l’art. 391- quater c.p.c., allineando i termini per la revocazione delle sentenze della Suprema Corte per con- flitto con una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo a quelli per la pronuncia definitiva della stessa Corte europea. Il Legislatore, con il correttivo, coordina la domanda di rito semplificato con la prospetta- zione dell’espresso avviso, a pena di nullità, nell’atto di citazione al convenuto, riguardan- te i termini per comparire e la necessità di rappresentanza tecnica. Inoltre, limita la discre- zionalità del giudice nella concessione in udienza del termine per le memorie istruttorie, al fine di garantire il contraddittorio, sopprimendo il riferimento ai «giustificati motivi » nell’art. 281- duodecies c.p.c. Infine, coordina il rito innanzi al giudice di pace alle previsioni e modifiche del rito semplificato.
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