Dossier Riforma giustizia civile

con la susseguente riedizione dei restanti avvertimenti previsti dal numero 7 dell’arti- colo 163. Il secondo è un intervento additivo sul secondo comma dell’articolo 281-undecies con cui si specifica che il «giudice» che fissa la data dell’udienza di prima comparizione e provvede poi alla successiva trattazione del processo è il giudice «istruttore». Lo scopo perseguito è quello di chiarire – anche in questo caso alla luce degli interrogativi posti dai primi lettori della riforma – che anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale l’istruttoria, in forza delle disposizioni generali sul processo di cognizione, è demandata al giudice istruttore il quale, quando la causa è matura per la decisione, riferisce al collegio in camera di consiglio.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 281-duodecies (Procedimento) Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorro- no i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con or- dinanza non impugnabile la prosecuzio- ne del processo nelle forme del rito ordi- nario fissando l’udienza di cui all’articolo 183, rispetto alla quale decorrono i ter- mini previsti dall’articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, ritiene che la causa debba es- sere trattata con il rito ordinario. Entro la stessa udienza l’attore può chie- dere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta dalle

Art. 281-duodecies (Procedimento) Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorro- no i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-de-cies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecu- zione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l’udienza di cui all’ar- ticolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall’articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, va- lutata la complessità della lite e dell’i- struzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario. Entro la stessa udienza l’attore può chie- dere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta dalle

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