difese del convenuto. Il giudice, se lo au- torizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sen- si del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiama- ta del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo com- ma dell’articolo 281-undecies. Alla stessa udienza, a pena di decaden- za, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda ri- convenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Se richiesto e sussiste giustificato moti- vo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le do- mande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre do- cumenti, e un ulteriore termine non su- periore a dieci giorni per replicare e de- durre prova contraria. Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa ma- tura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e
difese del convenuto. Il giudice, se lo au- torizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sen- si del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiama- ta del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo com- ma dell’articolo 281-undecies. Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle ecce- zioni proposte dalle altre parti. Se richiesto e sussiste giustificato mo- tivo, il giudice può concedere Quando l’esigenza sorge dalle difese della con- troparte, il giudice, se richiesto, conce- de alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di pro- va e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria. Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice am- mette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.
procede alla loro assunzione.
Breve commento Sempre nell’ambito del rito semplificato, sono modificati il terzo e il quarto comma dell’articolo 281-duodecies, che disciplina il procedimento dopo la costituzione del
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