contraddittorio e la fissazione dell’udienza. In particolare, la novella prevede che all’u- dienza le parti possono proporre, oltre alle eccezioni, anche «le domande» che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre par- ti. Al quarto comma, poi, si prevede che il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e per dedurre nuovi mezzi istruttori debba essere concesso dal giudice, su richiesta di parte, quando l’esigenza sorge dalle dife- se della controparte, ad esempio perché è necessario replicare a specifiche domande o eccezioni o perché le avverse allegazioni rendono necessario dedurre nuove prove. Entrambe le modifiche sono finalizzate a rimuovere possibili remore ad introdurre la causa con rito semplificato, nei casi in cui questo è facoltativo. In particolare, il primo intervento ha lo scopo di consentire all’attore di proporre nuove domande in conse- guenza della domanda riconvenzionale del convenuto (la c.d. reconventio reconventio- nis ). La seconda modifica soddisfa l’esigenza, manifestata da più parti e in particolare dall’avvocatura, di individuare in modo più specifico e circostanziato i presupposti per la concessione dei termini per memorie integrative, superando il generico rinvio alla sussistenza di un «giustificato motivo», che rimanda ad una valutazione ampiamen- te discrezionale. In questo modo, da un lato, vengono rimosse possibili situazioni di incertezza circa la possibilità di dare pieno sviluppo alla libera esplicazione del diritto di difesa; dall’altro, viene salvaguardata l’esigenza che gli atti introduttivi siano il più completi possibile, a garanzia della celerità del processo, in quanto i termini per le memorie integrative non verranno concessi, ad esempio, nel caso in cui il convenuto rimanga contumace o si limiti a mere contestazioni in diritto.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 281-terdecies (Decisione) Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a nor- ma dell’articolo 281-sexies.
Art. 281-terdecies (Decisione) Il giudice quando rimette la causa in de- cisione procede a norma dell’articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale
82
Made with FlippingBook Online newsletter maker