Dossier Riforma giustizia civile

giudica in composizione collegiale, pro- cede a norma dell’articolo 275-bis. La sentenza è impugnabile nei modi or- dinari.

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l’istruttore di- spone la discussione orale della causa davanti a sé e all’esito si riserva di rife- rire al collegio. La sentenza è deposita- ta nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell’articolo 275-bis. La sentenza è impugnabile nei modi or- dinari.

Breve commento Viene snellita la fase decisionale nei procedimenti con rito semplificato di competenza del tribunale in composizione collegiale: fermo restando il modulo decisorio a seguito di discussione orale, si prevede che questa avvenga davanti al solo istruttore il quale poi riferirà al collegio in camera di consiglio, al fine di evitare che debba essere neces- sariamente fissata un’udienza collegiale. A garanzia delle parti, si prevede comunque che qualora anche solo una di esse lo richieda l’istruttore fisserà l’udienza di discus- sione davanti al collegio, secondo il procedimento disciplinato dall’art. 275-bis.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 290 (Contumacia dell’attore) Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta nella comparsa di risposta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia can- cellata dal ruolo, e il processo si estingue.

Art. 290 (Contumacia dell’attore) Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo com- ma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia prosegui- to il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il pro- cesso si estingue.

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