Breve commento Recependo le osservazioni delle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera dei Deputati è stato coordinato il regime processuale delle verifiche preliminari, che trova la propria disciplina nell’articolo 171-bis, con la previsione dell’articolo 290 in tema di manifestazione della volontà del convenuto – in caso di contumacia dell’attore – di proseguire il giudizio. È stato dunque precisato che la richiesta di prosecuzione deve essere contenuta nella comparsa di risposta, al fine di consentire – nel caso in cui il convenuto non richieda la prosecuzione del giudizio – la cancellazione della causa dal ruolo già con il decreto previsto dall’articolo 171-bis, con il quale deve anche essere dichiarata la contumacia in virtù del disposto dell’articolo 171 (come modificato dal presente decreto legislativo), con conseguente riduzione dei tempi del processo.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 291 (Contumacia del convenuto) Se il convenuto non si costituisce e il giu- dice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppu- re anteriormente alla pronuncia del de- creto di cui all’articolo 171-bis, secondo e terzo comma, il giudice provvede a nor- ma dell’articolo 171, ultimo comma. Se l’ordine di rinnovazione della citazio- ne di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.
Art. 291 (Contumacia del convenuto) Se il convenuto non si costituisce e il giu- dice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce nep- pure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171-bis, secon- do comma, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma. Se l’ordine di rinnovazione della citazio- ne di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.
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