Breve commento All’articolo 291 (contumacia del convenuto) è stata apportata una modifica di mero coordinamento, resa necessaria dalla riscrittura dell’articolo 171-bis.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 292 (Notificazione e comunicazio- ne di atti al contumace) L’ordinanza che ammette l’interrogato- rio o il giuramento, e le comparse conte- nenti domande nuove o riconvenziona- li da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordi- nanza. Le altre comparse si considerano comu- nicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale. Tutti gli altri atti non sono soggetti a no- tificazione o comunicazione. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
Art. 292 (Notificazione e comunicazio- ne di atti al contumace) L’ordinanza che ammette l’interrogato- rio o il giuramento, e le comparse conte- nenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordi- nanza. Le altre comparse si considerano comu- nicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale. Tutti gli altri atti non sono soggetti a no- tificazione o comunicazione. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
Breve commento All’articolo 292 (notificazione e comunicazione di atti al contumace) sono stati espun- ti i riferimenti al deposito dell’atto in modalità cartacea e quello alla forma del provve- dimento del giudice, in conseguenza del fatto che questo può essere pronunciato anche in sede di verifiche preliminari ai sensi dell’art. 171-bis e quindi con decreto.
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